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L’affitto d’azienda e i debiti verso gli ex dipendenti


Ai sensi dell’art. 2112 commi 1, 2 e 4 c.c., “ In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano .

Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile il lavoratore può consentire la liberazione del cedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.

Il cessionario è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all'impresa del cessionario. L'effetto di sostituzione si produce esclusivamente fra contratti collettivi del medesimo livello.

Ferma restando la facoltà di esercitare il recesso ai sensi della normativa in materia di licenziamenti, il trasferimento d'azienda non costituisce di per sé motivo di licenziamento. Il lavoratore, le cui condizioni di lavoro subiscono una sostanziale modifica nei tre mesi successivi al trasferimento d'azienda, può rassegnare le proprie dimissioni con gli effetti di cui all'articolo 2119, primo comma.

Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì al trasferimento di parte dell'azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento.

Nel caso in cui l'alienante stipuli con l'acquirente un contratto di appalto la cui esecuzione avviene utilizzando il ramo d'azienda oggetto di cessione, tra appaltante e appaltatore opera un regime di solidarietà di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 .”, in caso di affitto d’azienda, l’affittuario diviene coobbligato solidale con l’affittante per l’adempimento degli obblighi retributivi, indipendentemente da ogni questione in ordine alla conoscenza di tali obblighi.

Ai sensi dell’art. 2909 c.c., “L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato [324 c.p.c.] fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa [1306,1595].”, l’accertamento giurisdizionale fa stato anche nei confronti degli aventi causa a titolo particolare.

Afferma la Suprema Corte di Cassazione “Pertanto, deve ritenersi che l’affittuario d’azienda sia tenuto tanto agli obblighi retributivi verso il dipendente dell’affittante, senza che sia necessario per il creditore (nel pignoramento presso terzi) munirsi di un nuovo titolo esecutivo nei confronti della stessa società affittuaria. Infatti, sarebbe irrazionale costringere il creditore a munirsi di un nuovo titolo esecutivo ogni qual volta il debitore ceda il debito, a pena di sostanziale svuotamento del significato di titolo esecutivo stesso e della vanificazione delle esigenze di tutela delle ragioni creditorie. Deve infatti in proposito osservarsi che un’operazione quale l’affitto d’azienda, quantomeno in linea teorica, ben può diminuire la capacità patrimoniale dell’affittante a favore di quella dell’affittuario; e che pertanto, il creditore dell’affittante, pur se munito di titolo esecutivo, ben potrebbe avere pregiudizio dalla stipula del contratto, laddove il titolo esecutivo stesso non valesse anche contro l’affittuario. D’altronde, se è vero che il principio per il quale il successore del debitore è tenuto all’osservanza del titolo esecutivo formatosi nei confronti del suo dante causa, è espressamente sancito dall’articolo 477 c.p.c., “Il titolo esecutivo contro il defunto ha efficacia contro gli eredi, ma si può loro notificare [137 s.s] il precetto [480] soltanto dopo dieci giorni dalla notificazione del titolo [479]. Entro un anno dalla morte, la notificazione può farsi agli eredi collettivamente e impersonalmente, nell'ultimo domicilio del defunto[286, 328; 456 c.c.].”, in materia di successione universale; è altrettanto vero che, la disposizione in parola esprime un principio generale, di talché “anche se nella norma si fa riferimento alla successione a titolo universale, si può ritenere che in essa può essere ricompresa anche la successione a titolo particolare, a condizione che si tratti di successione nel medesimo obbligo o in un obbligo dipendente da quello che esisteva verso il dante causa” (così, testualmente, Cass. n. 73/23003,)”.

Posto che l’affittuario subentra nell’obbligo retributivo verso il dipendente dell’affittante l’azienda, e cioè nel medesimo obbligo del suo dante causa a titolo particolare, id est l’originario debitore. Ciò comporta che il titolo esecutivo ottenuto da dal creditore che agisce con un pignoramento nei confronti della società debitrice, deve essere utilizzato anche nei confronti di dell’affittuario d’azienda, successore a titolo particolare nel rapporto debitorio.

Quanto poi alla questione giuridica se occorra o meno, da parte del creditore (del pignoramento), notificare all’affittuario, non solo il precetto, ma anche il titolo, ai sensi dell’art. 479 comma 2 c.p.c., “Se la legge non dispone altrimenti [654,677], l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo in forma esecutiva [475] e del precetto [480].

La notificazione del titolo esecutivo deve essere fatta alla parte personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti; [ma, se esso è costituito da una sentenza, la notificazione, entro l'anno dalla pubblicazione[133], può essere fatta a norma dell'articolo 170] (301,477,603,654).

Il precetto può essere redatto di seguito al titolo esecutivo ed essere notificato insieme con questo, purché la notificazione sia fatta alla parte personalmente [477].” si tratta, comunque, di questione che attiene alla materia dell’opposizione agli atti ex art. 617 c.p.c., “Le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo [474] e del precetto [480,605] si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'articolo 480 terzo comma, con atto di citazione [163] da notificarsi nel termine perentorio [152, 630]di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto [479]. Le opposizioni di cui al comma precedente che sia stato impossibile proporre prima dell'inizio dell'esecuzione [491] e quelle relative alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto [479] e ai singoli atti di esecuzione si propongono con ricorso al giudice della esecuzione [484] nel termine perentorio [153] di venti giorni dal primo atto di esecuzione, se riguardano il titolo esecutivo o il precetto, oppure dal giorno in cui i singoli atti furono compiuti [2929 c.c.; 668 c.n.] .” e, non già alla materia dell’opposizione all’esecuzione.

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