La successione legittima : se il de cuius non lascia testamento
Ai sensi dell’art. l'art. 565 c.c. "Nella successione legittima, l'eredità si devolve al coniuge, ai discendenti, legittimi e naturali, agli ascendenti (legittimi), ai collaterali, agli altri parenti e allo Stato, nell'ordine e secondo le regole stabilite nel presente titolo”.
Si apre la successione legittima quando il de cuius:
1. lascia il testamento ma lo stesso è dichiarato illegittimo
oppure quando
2. il de cuius non provvede a redigere testamento.
Si avranno tali ipotesi:
Ipotesi A e B
In presenza del coniuge e dei discendenti, siano essi figli legittimi e/o naturali, al coniuge superstite è riservata la metà dell'eredità, qualora vi sia un solo figlio, legittimo o naturale, mentre, se il de cuius lascia più di un figlio ad essi il codice civile riserva i due terzi dell’eredità.
Ipotesi C
Nell’ipotesi in cui il de cuius lascia il coniuge, gli ascendenti e/o i collaterali (quindi fratelli e/o sorelle), ma non lascia discendenti, al coniuge è riservata la quota dei due terzi dell'eredità, mentre a tutti gli altri è riservato un terzo dell’eredità. L’art. 582 c.c sancisce che “Al coniuge sono devoluti i due terzi dell’eredità se egli concorre con ascendenti o con fratelli e sorelle anche se unilaterali, ovvero con gli uni e con gli altri. In quest’ultimo caso la parte residua è devoluta agli ascendenti, ai fratelli e alle sorelle, secondo le disposizioni dell’articolo 571, salvo in ogni caso agli ascendenti il diritto a un quarto della eredità”. Così come stabilito dall’art. 544 c.c. "Quando chi muore non lascia figli, ma ascendenti e il coniuge, a quest’ultimo è riservata la metà del patrimonio, ed agli ascendenti un quarto".
Ipotesi D
Nell’ipotesi in cui il de cuius lascia a succedergli solo ed esclusivamente il coniuge, ad esso va l'intera eredità, ai sensi dell’art. 583 c.c.“In mancanza di figli, di ascendenti, di fratelli o sorelle, al coniuge si devolve tutta l’eredità.”
Ipotesi E
Nell’ipotesi in cui il de cuius lascia a succedergli solo discendenti, ai figli va devoluta l'intero asse ereditario suddiviso ovviamente in parti uguali, ai sensi dell’art. 566 c.c “Al padre ed alla madre succedono i figli, in parti uguali”.
Ipotesi F
Nell’ipotesi in cui il de cuius lascia a succedergli solo gli ascendenti e i collaterali, l'intera eredità va suddivisa tra questi ultimi in parti uguali, salvi sempre i diritti degli ascendenti ex art. 544 c.c ai sensi del quale “Quando chi muore non lascia figli, ma ascendenti e il coniuge, a quest’ultimo è riservata la metà del patrimonio, ed agli ascendenti un quarto".
Ipotesi G
Se il de cuius non lascia a succedergli coniuge, figli, ascendenti e/o collaterali, i primi chiamati all’eredità saranno i parenti fino al sesto grado.
Ipotesi H
L’ipotesi ultima in cui il de cuius non ha nessun parente e / o congiunti, parenti prossimi o remoti, e in mancanza ovviamente di un testamento, l'eredità viene totalmente devoluta allo Stato.
Alle ipotesi sopra descritte, ad esclusione di quelle in cui il de cuius non lascia a succedergli il coniuge, l'art. 540 c.c., sancisce il diritto di abitazione per il coniuge, "..anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni.." ..."A favore del coniuge è riservata la metà del patrimonio dell'altro coniuge, salve le disposizioni dell'articolo 542 c.c. per il caso di concorso con i figli (art. 548 c.c.). Al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni. Tali diritti gravano sulla porzione disponibile e, qualora questa non sia sufficiente, per il rimanente sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli”.