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Il nuovo ddl: “equilibrio tra entrambe le figure genitoriali”


Cosa prevede ?

Il disegno di legge (ddl), presentato il 1 agosto 2018, in attuazione ai criteri dettati dal contratto di governo prevede: “a) mediazione civile obbligatoria per le questioni in cui siano coinvolti i figli minorenni; b) equilibrio tra entrambe le figure genitoriali e tempi paritari; c) mantenimento in forma diretta senza automatismi; d) contrasto dell’alienazione genitoriale”, e ha iniziato il suo iter parlamentare alla commissione Giustizia in Senato, esso si ispira al concetto di “bigenitorialità perfetta” in cui i figli avranno il doppio domicilio, dovranno trascorrere lo stesso tempo con madre e padre, i quali divideranno le spese a metà.

Verranno così modificati alcuni punti della Legge 8 febbraio 2006, n. 54 “Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli”. Essa sanciva l’affido condiviso della prole con la nomina di un genitore collocatario prevalente e disponeva a carico dell’altro genitore un assegno di mantenimento nell'interesse dei figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti.

Quali sono le novità fondamentali nel nuovo ddl ?

Verrà prevista l’introduzione della la figura del mediatore familiare per seguire i coniugi nella gestione della prole, durante la separazione, ove siano coinvolti figli minori di età, così come previsto dall’art. 3 del ddl: “ …2. le parti devono rivolgersi a un mediatore familiare scelto tra quelli che esercitano la professione nell'ambito del distretto del tribunale competente per territorio ai sensi del codice di proceduta civile. 3. La partecipazione al procedimento di mediazione familiare è volontariamente scelta dalle parti e può essere interrotta in qualsiasi momento. L’esperimento della mediazione familiare è comunque condizione di procedibilità secondo quanto previsto dalla legge qualora nel procedimento debbano essere assunte decisioni che coinvolgano direttamente o indirettamente i diritti dei minori. 4. Il procedimento di mediazione familiare ha una durata non superiore a sei mesi, decorrenti dal primo incontro in cui hanno partecipato entrambe le parti. Le parti devono partecipare al primo incontro del procedimento di mediazione familiare assistite dai rispettivi avvocati, qualora esse abbiano già dato loro mandato. 5. Il mediatore familiare, su accordo delle parti, può chiedere che gli avvocati di cui al comma 4 non partecipino agli incontri successivi. Gli stessi devono comunque essere presenti, a pena di nullità e inutilizzabilità, alla stipulazione dell’eventuale accordo, ove raggiunto.”

Il percorso di supporto del mediatore familiare, potrà avvenire per un periodo massimo di sei mesi; il primo incontro sarà gratuito, nelle sedute successive, l'onorario sarà fissato in apposite tabelle ministeriali.

Qualora i coniugi non raggiungano un accordo, sarà il giudice che avrà il compito decisionale, nell’interesse del minore.

Non solo il mediatore familiare ma, verrà introdotto anche il coordinatore familiare, così come previsto dall’art. 5 del ddl: “ 1. La coordinazione genitoriale è un processo di risoluzione alternativa delle controversie centrato sulle esigenze del minore, svolta da professionista qualificato, che integra la valutazione della situazione conflittuale, l’informazione circa i rischi del conflitto per le relazione tra i genitori e figli, la gestione del caso e degli operatori coinvolti, le gestione del conflitto ricercando l’accordo tra i genitori o fornendo suggerimenti o raccomandazioni e assumendo, previo consenso dei genitori, le funzioni decisionali. 2. Il coordinatore genitoriale è un esperto qualificato con funzione mediativa, dotato di formazione specialistica in coordinazione genitoriale è un esperto qualificato con funzione mediativa, dotato di formazione specialistica in coordinazione genitoriale, iscritto all’albo di una delle seguenti professioni regolamentate di ambito sanitario o socio- giuridico: a) psichiatra; b) neuropsichiatra; c) psicoterapeuta; d) psicologo; e) assistente sociale; f) avvocato; mediatore familiare.”

L’altra novità riguarda, la sospensione dell'assegno di mantenimento, attualmente corrisposto nella maggioranza dei casi alle madri, con cui il padre passa mensilmente una cifra stabilita per i figli. L’art. 11 del ddl prevede: “…Il giudice esamina e approva il piano genitoriale concordato dai due genitori ove non contrastante col superiore interesse o con i diritti del minore. In mancanza di accordo o in caso di accordo parziale, il giudice, sentite le parti, recepisce quanto parzialmente concordato dai genitori e stabilisce comunque il piano genitoriale, determinando i tempi e le modalità della presenza dei figli presso ciascun genitore e fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei figli, applicando in ogni caso il mantenimento diretto come indicato ai commi precedenti e sulla base del costo medio dei beni e servizi per i figli, individuato su base locale in ragione del costo medio della vita come calcolato dall’ISTAT, indicando altresì le spese ordinarie, le spese straordinarie e attribuendo a ciascun genitore specifici capitoli di spesa.

Il giudice stabilisce, ove strettamente necessario e solo in via residuale, la corresponsione a carico di uno dei genitori, di un assegno periodico per un tempo determinato in favore dell’altro a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore. Nel medesimo provvedimento deve anche indicare quali iniziative devono essere intraprese dalle parti per giungere al mantenimento diretto della prole, indicando infine i termini entro i quali la corresponsione di assegno periodico residuale verrà a cessare. I benefici previdenziali e fiscali erogati in favore della prole o ai genitori per i figli a carico sono in ogni caso attribuiti sulla base del reciproco accordo ovvero su disposizione del giudice in misura direttamente proporzionale ai rispettivi redditi.”

Se questo nuovo ddl, venisse approvato, ciascuno genitore dovrà, quindi, provvedere alle spese suddivise per capitoli in base al piano genitoriale (attraverso cui verrà programmato un piano educativo), e attribuite a ciascuno dei genitori in base a criteri di proporzionalità; saranno così, pagate direttamente le spese necessarie alla prole.

L'assegno di mantenimento verrà meno perché i figli avranno due case, con doppio domicilio e tempo, equamente diviso, tra madre e padre. I figli dovranno così, trascorrere non meno di 12 giorni al mese, compresi i pernottamenti, sia con la mamma che con il papà.

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