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La legge sul“DOPO DI NOI” e lo strumento del TRUST


Cosa prevede?

La legge n.112/2016, definita “Dopo di noi”, è entrata in vigore il 25 giugno 2016, emanata al fine di tutelare e favorire il benessere, l’inclusione sociale e l’autonomia delle persone con disabilità.

Si avviano così, importanti strumenti di tutela per i disabili, soprattutto nel momento in cui essi si troveranno privi del sostegno familiare a seguito della perdita o incapacità dei propri familiari.

Per il raggiungimento di tale obbiettivi, sono previsti degli strumenti, sia pubblici che privati, accompagnati da importanti sgravi fiscali.

Tra i vari strumenti di tutela privatistica del patrimonio è previsto il trust.

Il TRUST

Il termine trust significa “fiducia”.

Nell’atto istitutivo di un trust, dunque, un soggetto, definito disponente, trasferisce la titolarità di beni a un altro soggetto di sua fiducia, ovvero il trustee. Quest’ultimo dovrà amministrare i beni a vantaggio di un beneficiario o per realizzare uno scopo, attenendosi alle indicazioni e al programma che il disponente stabilisce nell'atto istitutivo.

Nell’ambito del “Dopo di noi”, il trust, è una soluzione che garantisce assistenza ai disabili. Infatti, il disponente – di solito un genitore o un parente – destina i propri beni al trust, assicurandosi così che quel patrimonio venga usato a beneficio della persona disabile. Con il trust la tutela può anche estendersi al disponente stesso, come pure agli altri membri della famiglia.

  • Le figure del TRUST nella legge "Dopo di noi "

Il disponente (definito anche Settlor) è colui che prende l’iniziativa di costituire il trust per tutelare i beni a vantaggio del disabile. Ne deve definire: lo scopo, le regole e nominare il trustee.

Il trustee è il titolare fiduciario dei beni vincolati nel trust che egli deve amministrare a vantaggio del beneficiario, ovvero del soggetto debole da tutelare. È l’unica figura che non può mancare per la costituzione di un trust. Il trustee è titolare di diritti e di poteri che il disponente gli affida in virtù di un rapporto di affidamento. Spesso assume l’incarico di trustee il genitore del disabile che stabilisce i beneficiari o le regole per identificarli:

Il beneficiario è l’individuo che viene tutelato attraverso la costituzione del trust. In generale, gode dunque dei vantaggi che derivano dai beni confluiti nell’apposito fondo. Il trustee garantisce l’assistenza, la cura e il mantenimento del beneficiario versandogli i redditi dei beni vincolati, oppure occupandosi direttamente della persona. Si distinguono i:

  • beneficiari del reddito: sono i destinatari di ogni frutto o utilità che deriva dalla gestione dei beni fatti confluire nel fondo;

  • beneficiari finali: sono i soggetti ai quali, una volta concluso il trust, vengono trasferiti i beni costituenti, in quel momento, il fondo.

Il disponente può anche essere un soggetto plurimo, come ad esempio un gruppo di persone che istituiscono un apposito fondo da gestire in trust.

Il guardiano è un soggetto con il compito di sorvegliare l’attività del trustee, verificando che svolga quanto stabilito dal disponente. In questo modo tiene sotto controllo l’aspetto morale del trust, ovvero l’impegno a garantire il benessere psichico della persona disabile.

Per poter beneficiare delle esenzioni ed agevolazioni fiscali previste dalla legge sul “Dopo di noi ”, si dovrà ricorrere alla stipula di un atto pubblico notarile per la creazione di trust.

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