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L’art 1227 del codice civile "la condotta colposa del creditore e riduzione dell’area del risar


L’art. 1227 c.c. sancisce:

Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate.

Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza.

L’articolo in esame, al comma primo, delinea l’area del risarcimento del danno gravante sul debitore inadempiente, paragonandola alla condotta colposa del creditore, qualora, quest’ultimo, con la propria condotta, abbia realmente concorso alla determinazione del fatto dannoso e, il risarcimento del danno deve, quindi, essere ridotto in misura percentuale pari alla gravità della colpa e/o all'entità delle relative conseguenze

Il secondo comma, invece, prevede espressamente che il debitore inadempiente non sia tenuto a risarcire i danni che il creditore avrebbe potuto evitare, se avesse adottato una condotta al generale canone civilistico dell’ordinaria diligenza, ove l’evento di danno, resta, comunque, imputabile al solo soggetto debitore/danneggiante, ma le conseguenze connesse, che sarebbero potute essere impedite o anche solamente attenuate da una condotta diligente del creditore/danneggiato si riflettono sulla ripartizione minore della quota di danno risarcibile.

Quindi, il fatto colposo ascrivibile al danneggiato/creditore, rilevante ai fini dell’applicazione del primo comma dell’art. 1227 c.c., deve connettersi all'evento dannoso, non essendo possibile che quest’ultimo sia pretermesso nella ricostruzione della serie causale, giuridicamente rilevante, ma allo stesso modo non è possibile che debba essere direttamente collegata alla condotta eventualmente colposa del danneggiato con il danno patito.

L’art. 1227 c.c. deve essere inteso come regola precettiva di doveri comportamentali, anche a carico del creditore, che è vincolato a adottare una condotta comunque positiva e collaborativa nei normali limiti di ragionevolezza verso la posizione del danneggiante/debitore.

L’art. 1227 c.c. limita il risarcimento del danno a carico del debitore inadempiente in relazione al comportamento colposo del creditore che, con la propria condotta, abbia concorso a determinare il danno; in tal caso il risarcimento del danno è diminuito nella misura proporzionata alla percentuale di gravità della colpa e dall'entità delle relative conseguenze, mentre, il 2° comma del predetto articolo, stabilisce, invece, un altro limite risarcitorio, infatti, il debitore inadempiente non è tenuto a risarcire quella quota di danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza ove il danno è esclusivamente imputabile al danneggiante, ma il danneggiato avrebbe potuto impedire o attenuare le conseguenze dannose adottando un comportamento diligente.

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