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Il TFR è previsto in caso di separazione dei coniugi?


Il TFR ovvero trattamento di fine rapporto, che spetta solo al lavoratore dipendente, viene riconosciuto all'ex coniuge, quindi solo in caso di divorzio, a titolo di ricompensa per aver consentito all'altro di dedicarsi alla carriera.

Ai sensi dell’art. 12 bis della legge 898/1970 (legge sul divorzio) il TFR deve essere corrisposto solo in caso di divorzio e nella misura del 40% dell’importo totale percepito, riferibile solo agli anni in cui matrimonio e lavoro hanno coinciso: “1. Il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno ai sensi dell'articolo 5, ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza.2. Tale percentuale è pari al quaranta per cento dell'indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio."

La predetta legge precisa che è, quindi necessario presentare domanda di divorzio se si vogliono avanzare delle pretese sul TFR dell'altro coniuge.

Quali condizioni deve avere il coniuge divorziato per ottenere la quota del TFR dell’altro coniuge:

  1. La copia deve essere divorziata, dichiarata con sentenza;

  2. Al coniuge che pretende la quota del TFR dell’altro coniuge deve essere stato riconosciuto l'assegno divorzile periodico (non è prevista per il coniuge che ha percepito l’una tantum);

  3. Il coniuge che pretende la quota del TFR dell’altro coniuge non deve essere passato a nuove nozze;

  4. Il rapporto di lavoro per il quale si pretende il TFR deve essere comunque precedente al divorzio.

Coniuge separato come può tutelarsi:

un consolidato orientamento giurisprudenziale, prevede che se il coniuge matura il diritto al TFR durante la separazione, può tutelarsi in due modi: 1. se la separazione è ancora in corso può chiedere al giudice che di tale "profitto" dell'altro coniuge si tenga conto nel momento in cui si stabilisce la misura dell'assegno di mantenimento; 2. se invece la separazione dei coniugi è già definita con sentenza o omologa, il coniuge più debole economicamente, che ha diritto all’assegno di mantenimento, può sempre chiedere un aumento dell'assegno di mantenimento rivolgendosi al Tribunale competente per territorio al fine di ottenere la modifica delle condizioni di separazione, che lo ricordo sono sempre modificabili.

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