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Amministratore di Sostegno

L’amministratore di sostegno è una figura istituita per quelle persone che, per effetto di un’infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trovano nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi.
Gli anziani e i disabili, ma anche gli alcolisti, i tossicodipendenti, le persone detenute, i malati terminali possono ottenere, anche in previsione di una propria eventuale futura incapacità, che il giudice tutelare nomini una persona che abbia cura della loro persona e del loro patrimonio. 
Per richiedere l’amministrazione di sostegno si deve presentare un ricorso. 
Il ricorso può essere proposto:

  • dallo stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato

  • dal coniuge

  • dalla persona stabilmente convivente

  • dai parenti entro il quarto grado

  • dagli affini entro il secondo grado

  • dal tutore o curatore

  • dal pubblico ministero

 

I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, se sono a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre al giudice tutelare il ricorso o a fornirne comunque notizia al pubblico ministero.

 

Per la presentazione del ricorso non è necessaria l’assistenza di un avvocato.
L’amministratore di sostegno viene nominato con un decreto del giudice tutelare.

 

 

 

fonte: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_3_2_1.wp

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