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Matrimonio celebrato all'estero: quale regime giuridico si applica?


Sorge il problema di tutelare i coniugi che hanno contratto matrimonio all'estero tra cittadini (italiani o stranieri) ma residenti in Italia, che si recano in un paese straniero al solo fine della celebrazione.

La legge n. 218/1995 e l’applicazione del diritto italiano ai matrimoni a carattere transnazionale

La legge n. 218 del 1995 che ha riformato il diritto internazionale privato indica la normativa applicabile ai matrimoni a carattere transfrontaliero, quindi, quei matrimoni celebrati all'estero tra italiani o tra italiani e stranieri, oppure tra cittadini aventi più cittadinanze.

Contratto il matrimonio, i rapporti tra coniugi devono essere regolati:

  1. nei rapporti personali dall’art. 29 della predetta legge, la quale sancisce:1. I rapporti personali tra coniugi sono regolati dalla legge nazionale comune. 2. I rapporti personali tra coniugi aventi diverse cittadinanze o più cittadinanze comuni sono regolati dalla legge dello Stato nel quale la vita matrimoniale è prevalentemente localizzata”.

  2. quanto ai rapporti patrimoniali, invece, l’art. 30 della medesima legge stabilisce che “1. I rapporti patrimoniali tra coniugi sono regolati dalla legge applicabile ai loro rapporti personali. I coniugi possono tuttavia convenire per iscritto che i loro rapporti patrimoniali sono regolati dalla legge dello Stato di cui almeno uno di essi è cittadino o nel quale almeno uno di essi risiede”.

  3. la legge del luogo ove il matrimonio è stato celebrato regola, appunto, la celebrazione e la forma del matrimonio, quindi la validità c.d. “formale” del matrimonio, avente ad oggetto sia il rito che lo svolgimento dello stesso, è valido pertanto se rispetta le previsioni della lex loci.

Mentre, per quanto concerne:

I requisiti sostanziali del matrimonio ( quali: capacità a contrarre matrimonio, età, libertà di stato, assenza di legami parentali) questi, seguono la legge di nazionalità di ciascuno dei nubendi al momento del matrimonio: pertanto, è la legge italiana a condizionare il matrimonio celebrato all'estero, in merito alla sussistenza delle sue condizioni c.d. “sostanziali” di validità.

La legge italiana, può trovare applicazione in ordine alle condizioni di capacità matrimoniale regolandone la validità sostanziale del rapporto di coniugio, oltre ai rapporti personali e patrimoniali dei coniugi, qualora gli stessi siano cittadini italiani, o soggetti con una doppia cittadinanza oppure, un cittadino italiano e uno straniero, ancora ove essi siano entrambi stranieri ma, che risiedano stabilmente in Italia, dove sia individuata prevalentemente la loro vita matrimoniale.

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