Il Risarcimento del terzo trasportato nella responsabilità civile da sinistro stradale
Ai sensi dell’art. 141 del Codice delle assicurazioni private (D.lgs. 7 settembre 2005, n.209):
“1. Salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all'articolo 140, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo.
2. Per ottenere il risarcimento il terzo trasportato promuove nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro la procedura di risarcimento prevista dall'articolo 148.
3. L'azione diretta avente ad oggetto il risarcimento è esercitata nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro nei termini di cui all'articolo 145. L'impresa di assicurazione del responsabile civile può intervenire nel giudizio e può estromettere l'impresa di assicurazione del veicolo, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del capo IV.
4. L'impresa di assicurazione che ha effettuato il pagamento ha diritto di rivalsa nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile nei limiti ed alle condizioni previste dall'articolo 150.”
Pertanto, l’articolo in esame sancisce la possibilità per il terzo trasportato, coinvolto in un sinistro stradale, al fine di richiedere il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, di doversi rivolgerei direttamente alla compagnia assicurativa del veicolo sul quale viaggiava, ciò anche a prescindere dalle responsabilità dei conducenti. La norma mira ad offrire una maggior tutela legale al il terzo trasportato, poiché esclude la necessità di ogni accertamento in capo allo stesso, in punto di responsabilità, sulle modalità di causazione dell'evento dannoso.
L’onere del trasportato sarà quello di dimostrare di essersi trovato a bordo del veicolo assicurato, in qualità di trasportato, appunto, e di aver eventualmente subito dei danni patrimoniali e/o non patrimoniali come conseguenza del sinistro .
Qualora il sinistro si è verificato fuori dall'Italia, è necessario comprendere anzitutto se il contratto d’assicurazione del veicolo sul quale viaggiava il terzo trasportato, copriva anche i sinistri avvenuti all'estero. L’assicurazione copre tutti i sinistri verificatisi nei paesi dell’Unione Europea ma, per i paesi terzi, ossia paesi che non fanno parte dell’Unione Europea, esistono specifiche convenzioni internazionali in materia. Vi sono molti Stati non UE che appartengono al sistema "carta verde”, istituito dalla commissione trasporti dell'ONU. La carta verde è un certificato internazionale di assicurazione facente parte della polizza RCA, che estende la copertura nei paesi non facenti parte dell’UE che aderiscono, comunque, all'accordo internazionale. La compagnia assicurativa che rilascia la carta verde, deve indicare l’operatività della copertura e in quali paesi essa opera. Se sulla carta verde del veicolo sul quale viaggiava il terzo trasportato, non è barrata la casella riportante la sigla del paese extra UE, significa che la polizza di assicurazione, copre anche il sinistro fuori UE e, in tale ipotesi troverà applicazione il nostro art.141 del Cod. delle assicurazioni.