Separazioni - abbandono del domicilio
Il primo comma dell'art. 570 c.p. riconduce, anche lessicalmente, l'abbandono del domicilio
domestico a una delle possibili condotte contrarie all'ordine o alla morale delle famiglie,
richiedendo che la condotta di allontanamento si connoti di disvalore etico sociale, sicché rende
punibile non l'allontanamento in sé, ma quello privo di una giusta causa.
Ne consegue che la condotta del marito/moglie che si allontana dal domicilio coniugale non sempre è configurabile come illecito penale. Per ritenerlo tale e necessario che manchi la "giusta causa" di allontanamento dal domicilio domestico, pertanto, è sufficiente una lettera di addio alla
moglie/marito in cui lo stesso giustifica la sua scelta con riferimento ad una situazione di intenso
disagio o di intollerabilità nella convivenza nei rapporti con il proprio coniuge per far si che
l’allontanamento sia considerato “legittimo”.