Il contratto di finanziamento per mancata indicazione dell'lSC è NULLO
Le Conseguenze
Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti a consegnare al cliente il documento di sintesi che riporti in modo chiaro e preciso l'lSC, ossia, l’ indicatore sintetico di costo, che consiste in un numero percentuale che esprime il costo complessivo sopportato dal cliente a fronte della somma ricevuta, racchiudendo in sé tutti gli interessi ed oneri connessi all'operazione.
L’ISC permette al cliente di avere piena consapevolezza del costo complessivo del finanziamento.
La sentenza emessa dal Tribunale di Napoli, del 2015, (Trib, Napoli, n. 7779 del 25.05.2015) nel rispetto di una delibera CICR del 2003, sancisce "Le istruzioni di vigilanza per le banche, emanate dalla Banca d'Italia, [....l prescrivono, all'articolo 8, I'obbligo di consegnare al cliente un documento di sintesi, volto a fornire evidenza delle più significative condizioni contrattuali ed economiche. Con riguardo aII'ISC, il successivo articolo 9, prevede che, in caso di mutui, anticipazioni ed altri finanziamenti, esso vada riportato nel documento di sintesi e che debba essere calcolato conformemente alla disciplina del TAEG. …L’evidenziata carenza determina la nullità del contratto, perché l'articolo 117, comma 8 TUB [...] consente, quindi, di ritenere che, quando il contratto presenta un contenuto difforme da quello che, relativamente a determinate categorie di operazioni è prescritto dalla Banca d'Italia, esso soggiace alla previsione di nullità. Pertanto, poiché le istruzioni di vigilanza adottate dalla Banca d’Italia sulla base del potere ad essa conferito dal medesimo articolo 117, impongono che i contratti di mutuo riportino il valore dell’ISC, la carenza di tale indicazione determina la nullità del contratto, anche se, come nella specie, siano esposti gli elementi che concorrono alla determinazione di tale parametro".
Al predetto principio si è uniformato anche il Tribunale di Cagliari, ord. del 29.03.2016, secondo cui “la mancata indicazione dell’ISC, che si verifica anche neIl’ipotesi in cui vengano indicate solamente le singole componenti di costo, determina la nullità del contratto sia per violazione del precetto di cui all'art. 117 TUB (in tal senso, Tribunale di Napoli, sentenza n. 779 del 25.5.2015) sia per violazione di norma imperativo ex art. 1418 c. 1 c.c.",e, anche il Tribunale di Chieti con sentenza n.230 del 23.04.2015 ha affermato che "la violazione dell'obbligo della banca di informare il cliente del TAEG in concreto applicata costituisce violazione di norme imperative inderogabili e determinanti nullità del contratto di finanziamento: I'appIicazione da parte deII'istituto di credito di tassi ultralegali in assenza di accordo sul tasso effettivamente applicato comporta I'appIicazione del tasso sostitutivo BOT ex art. 117 T.U.B.”.
Perché sia operante tale principio è indispensabile che il finanziamento o il mutuo sia stato stipulato dopo I'entrata in vigore della delibera del CICR (ossia dopo il 4 marzo 2003).
Le Disposizioni della Banca d'Italia sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari del 29.7.2009 hanno previsto l’obbligo indicazione del TAEG/ISC ai mutui, anticipazioni bancarie, altri finanziamenti, aperture in conto corrente offerte a clienti al dettaglio, così come indicate nel relativo allegato alla delibera del CICR, 4 marzo 2003.
Tale principio, pertanto non è applicabile ai leasing (ABF -collegio di Roma, Decisione n. 3963 del 29 aprile 2016).